x

x

Art. 1308

Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri [Codice civile 1219], salvo il disposto dell’articolo 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.