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Art. 1307

Inadempimento

Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale [Codice civile 1292] di corrispondere il valore della prestazione dovuta [Codice civile 1700]. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti [Codice civile 1218].

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