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Art. 1286

Facoltà di scelta

La scelta spetta al debitore [Codice civile 1371], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [Codice civile 665, 1285, 1289].

La scelta diviene irrevocabile [Codice civile 666] con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [Codice civile 1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [Codice civile 1349; Codice di procedura civile 749].

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