Art. 1299
Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [Codice civile 443, 1203, n. 3, 1310, 1954, 2871].
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento [Codice civile 754, 755].
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta [Codice civile 1313].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.