x

x

Art. 1300

Novazione

La novazione [Codice civile 1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [Codice civile 1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [Codice civile 1268, 1320].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.