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Art. 1301

Remissione

La remissione [Codice civile 1236] a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori [Codice civile 1237, 1296], salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione [Codice civile 1239, 1311].

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo [Codice civile 1298, 1320].

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