Art. 1302
Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione [Codice civile 1241] il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo [Codice civile 1320].
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