x

x

Art. 1302

Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione [Codice civile 1241] il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo [Codice civile 1320].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.