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Art. 1298

Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi [Codice civile 1292, 1294, 1299, 1301].

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente [Codice civile 2055].

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