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Art. 1282

Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi [Codice civile 1283, 1284] di pieno diritto [Codice civile 1224], salvo che la legge [Codice civile 1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [Codice civile 1815, 1960] stabiliscano diversamente [Codice civile 2948, n. 4].

Salvo patto contrario, i crediti per fitti [Codice civile 1639] e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [Codice civile 1219, 1587, n. 2].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [Codice civile 1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

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