Messaggio di errore

Access denied. You must log in to view this page.

Art. 1278

Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato [Codice civile 1277], il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [Codice civile 1182, 1281, 1834].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.