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Art. 1084

Norme regolatrici della servitù

Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua [Codice civile 1080], quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

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