Art. 1084
Norme regolatrici della servitù
Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua [Codice civile 1080], quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
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