Art. 1098
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua [Codice civile 910, 1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
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