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Capo XVIII – Della rendita perpetua

Art. 1861

Nozione

Col contratto di rendita [Codice civile 820] perpetua [Codice civile 1350, n. 10] una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo [Codice civile 1865] la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale [Codice civile 1862, 1863].

La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

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Art. 1862

Norme applicabili

L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [Codice civile 1470-1474].

L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [Codice civile 769-773].

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Art. 1863

Rendita fondiaria e rendita semplice

È fondiaria [Codice civile 668] la rendita costituita mediante alienazione di un immobile [Codice civile 2817, n. 1]. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale [Codice civile 1864].

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Art. 1864

Garanzia della rendita semplice

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile [Codice civile 1869, 2827]; altrimenti il capitale è ripetibile [Codice civile 1863, 2808].

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Art. 1865

Diritto di riscatto della rendita perpetua

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore [Codice civile 699, 753], nonostante qualunque convenzione contraria [Codice civile 1866, 1879].

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria [Codice civile 1863].

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti [Codice civile 1869].

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Art. 1866

Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria [Codice civile 753] si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale [Codice civile 1284].

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

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Art. 1867

Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto [Codice civile 1453, 1458, 1868]:

1) se è in mora [Codice civile 1219] nel pagamento di due annualità di rendita [Codice civile 2948, n. 2];

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza [Codice civile 1186, 1844, 1850, 1877, 2743];

3) se, per effetto di alienazione [Codice civile 769, 1470] o di divisione [Codice civile 713], il fondo su cui è garantita la rendita [Codice civile 1864] è diviso fra più di tre persone.

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Art. 1868

Riscatto per insolvenza del debitore

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore [Codice civile 760, 1867, 1869], salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo [Codice civile 1272, 1273].

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Art. 1869

Altre prestazioni perpetue

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

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Art. 1870

Ricognizione

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente [Codice civile 969, 1988, 2720, 2944, 2966].

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Art. 1871

Rendite dello Stato

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

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