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Art. 1868

Riscatto per insolvenza del debitore

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore [Codice civile 760, 1867, 1869], salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo [Codice civile 1272, 1273].

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