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Art. 1867

Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto [Codice civile 1453, 1458, 1868]:

1) se è in mora [Codice civile 1219] nel pagamento di due annualità di rendita [Codice civile 2948, n. 2];

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza [Codice civile 1186, 1844, 1850, 1877, 2743];

3) se, per effetto di alienazione [Codice civile 769, 1470] o di divisione [Codice civile 713], il fondo su cui è garantita la rendita [Codice civile 1864] è diviso fra più di tre persone.

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