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Art. 1866

Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria [Codice civile 753] si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale [Codice civile 1284].

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

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