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Art. 1865

Diritto di riscatto della rendita perpetua

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore [Codice civile 699, 753], nonostante qualunque convenzione contraria [Codice civile 1866, 1879].

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria [Codice civile 1863].

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti [Codice civile 1869].

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