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Art. 1870

Ricognizione

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente [Codice civile 969, 1988, 2720, 2944, 2966].

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