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Art. 1862

Norme applicabili

L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [Codice civile 1470-1474].

L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [Codice civile 769-773].

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