Art. 1862
Norme applicabili
L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [Codice civile 1470-1474].
L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [Codice civile 769-773].
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