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Art. 1861

Nozione

Col contratto di rendita [Codice civile 820] perpetua [Codice civile 1350, n. 10] una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo [Codice civile 1865] la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale [Codice civile 1862, 1863].

La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

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