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NORME FINALI

Art. 133

Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241(1);

4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa (2);

a-bis) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241(3);

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche (4);

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

e) le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati [dalla Banca d’Italia], dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, [dalla Commissione nazionale per le società e la borsa], dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209(5);

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75(6);

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188;

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (7);

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati(8);

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;

z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010 n. 96(9);

z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106(10);

z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149(11);

z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (12);

z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso (13)(14)(15)(16).

 

(1) Numero così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

(2) Comma così modificato dall’articolo 52, comma 4, lett. e, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80).

(3) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.

L’articolo 2, comma 1 sexies, d.l. 5 agosto 2010, n. 125, recante Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria (in Gazz. Uff. 6 agosto 2010, n. 182), nel testo modificato dalla legge di conversione 1 ottobre 2010, n. 163, ha introdotto il comma 5 bis all’articolo 20 (Silenzio assenso), l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che «Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

(4) Con ordinanza 2 febbraio 2016, n. 19 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 Cost., nella parte in cui − secondo il diritto vivente costituito dall’interpretazione delle Corti superiori − non ricomprende nell’ambito delle concessioni di beni, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le agevolazioni finanziarie, cioè le concessioni di denaro pubblico., Ad avviso del giudice delle leggi il petitum del rimettente è dichiaratamente volto ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 133, comma 1, lett. b), CPA, sino a ricomprendervi la cognizione delle controversie relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; tuttavia, l’addizione invocata dal rimettente non tiene conto della previsione di cui all’articolo 103 Cost., laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le «particolari materie» nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della Pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. Pertanto, la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l’inammissibilità del petitum, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l’estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell’ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta.

(5) Lettera così modificata dapprima dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede e poi dall’articolo 1, comma 1, lett. t, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il secondo correttivo ha soppresso, nella lett. l), il riferimento alla «Commissione nazionale per le società e la borsa», a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 giugno 2012, n. 162, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lett. l), 135, comma 1, lett. c) e 134, comma 1, lett. c), nella parte in cui essi attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.

Con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della stessa lett. l) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.

(6) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011, n. 28 (in Gazz. Uff., ediz. straord. – Prima serie spec., 28 gennaio 2011, n. 5), ha dichiarato, tra l’altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l’abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare». Il referendum popolare è stato indetto con d.P.R. 23 marzo 2011.

Il periodo «ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare» è stato soppresso dall’articolo 5, d.l. 31 marzo 2011, n. 34, recante Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (in Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74), convertito dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.

(8) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. t, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, cit. a nota 5, che precede.

La novella si è resa necessaria per far si che, a seguito delle modifiche introdotte alla l. 24 febbraio 1992, n. 225, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al ricorrere dei relativi presupposti, sia estesa anche ai provvedimenti di soggetti, comunque denominati, chiamati ad esercitare funzioni e competenze di protezione civile, e diversi dai Commissari delegati.

(9) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità (in Gazz. Uff. 29 aprile 2011, n. 98), a decorrere dal 30 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in Gazz. Uff., S.O., 6 dicembre 2011, n. 284), convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(10) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.

L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, cit. a nota 10, che precede, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(11) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. ll), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede

(12) Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 6, d.l. 15 marzo 2012, n. 21, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 maggio 2012, n. 56, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 14 maggio 2012, n. 111).

(13) Lettera aggiunta dall’articolo 49, comma 1, l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (in Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3).

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 49 le controversie aventi ad oggetto «gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono soggette al rito abbreviato ex articolo 119 CPA; l’articolo 50 individua la competenza del Tar disponendo che «I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.».

(14)L’articolo 13 bis, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (in Gazz.Uff. 28 dicembre 2013, n. 303), aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, ha introdotto un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni dettate dallo stesso d.l. n. 149 del 2013, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto.

Una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata introdotta dall’articolo 95, Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (in Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267) relativamente alle misure intraprese per la gestione della crisi degli enti creditizi.

(15) Da ultimo, una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1037, l. 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, secondo cui «I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale». 

(16) Da ultimo, una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva è stata introdotta dall’articolo 10, comma 2, d.l. 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (in Gazz. Uff. 28 settembre 2018, n. 226), secondo cui «tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. Ponte Morandi, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

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Art. 134

Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti, e quelle previste dall’articolo 123(1)(2);

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220(3).

 

(1) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. mm), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

Con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 la Corte costituzionale, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.

(2) Ai sensi dell’articolo 13 bis, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (in Gazz.Uff. 28 dicembre 2013, n. 303), aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 – che ha introdotto un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni dettate dallo stesso d.l. n. 149 del 2013 – restano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto.

(3) Lettera così modificata dall’articolo 13, Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (in Gazz. Uff. 28 dicembre 2017, n. 301).

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Art. 135

Competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (1);

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385(2);

d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75(3);

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992(4);

f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;

g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z);

h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (5);

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’Aisi e dell’Aise;

p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (6);

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (7);

q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis) (8);

q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-ter) (9);

[q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro] (10);

q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11).

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1(12).

 

(1) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

(2 ) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.

(3) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 21, che precede.

(4) Lettera così modificata dapprima dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede, e successivamente dall’articolo 1, comma 1, lett. u, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

(5) Lettera così modificata dall’articolo 3, comma 8, d.l. 15 marzo 2012, n. 21, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 maggio 2012, n. 56, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazz. Uff. 14 maggio 2012, n. 111).

La lettera h) nel testo originario così prevedeva: «le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni».

(6)) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.

La Corte costituzionale 6 giugno 2014, n. 159, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. - degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA, nella parte in cui prevedono la competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, sui provvedimenti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

(7) La Corte costituzionale 23 giugno 2014, n. 182 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 135, comma 1, lett. q), CPA, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143, t.u.  18 agosto 2000, n. 267di scioglimento degli organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. La scelta legislativa di attribuire tale competenza funzionale al Tar Lazio appare coerente ed adeguata rispetto alla finalità di assicurare tutela a fronte di atti dell’amministrazione centrale dello Stato, oltre che a quella di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio; il perseguimento di tali fini giustifica e legittima il regime processuale differenziato.

(8) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.

L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in Gazz. Uff., S.O., 6 dicembre 2011, n. 284), convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(9) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.

L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata soppressa dall’articolo 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, cit. a nota 17, che precede, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (6 dicembre 2011). Le relative competenze sono state attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(10) Lettera aggiunta dall’articolo 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (in Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52), convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (in Gazz. Uff., S.O., 28 aprile 2012, n. 99).

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 135, comma 1, lett. q quater, CPA, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per contrasto con il principio dell’articolazione territoriale della giustizia amministrativa, di cui all’articolo 125 Cost.. Le controversie previste dalla suddetta disposizione attengono, infatti, a provvedimenti emessi non già da un’autorità centrale, ma da un’autorità periferica, e segnatamente dalla questura, competente al rilascio di autorizzazioni ex articolo 88, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

(11) Lettera aggiunta dall’articolo.15, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale (in Gazz. Uff. 17 febbraio 2017, n. 40).

L’articolo 24, commi 1 e 2, (Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno) del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006) prevede che:

«1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.

Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:

Omissis

b) se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.».

(12) Altre ipotesi di competenza inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma, sono previste da disposizioni diverse dal Codice del processo amministrativo.

Una prima ipotesi è stata introdotta dall’articolo 281, comma 2, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private (in Gazz. Uff., S.O., 13 ottobre 2005, n. 239), con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, e delle società del gruppo, di cui all’articolo 210 ter, comma 2, dello stesso decreto.

Un’altra ipotesi di competenza inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma,  è stata introdotta dall’articolo 95, Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (in Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267) relativamente alle misure intraprese per la gestione della crisi degli enti creditizi.

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Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo(1).

2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti(2).

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica(3).

2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del «codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali(4).

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale(5).

 

(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. oo), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

Le modifiche apportate dal primo correttivo al comma 1 dell’articolo 136 chiariscono il rapporto tra il domicilio eletto ex articolo 25 e l’indirizzo pec e fax. Ai fini delle comunicazioni di Segreteria può essere indicato anche un indirizzo pec o fax diverso da quello del domiciliatario.

Il comma è stato successivamente sostituito dall’articolo 45 bis, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma 1 è stato infine modificato dall’articolo  7, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 

agosto 2016, n. 203), nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016, nel senso di prevedere l’obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione non solo del recapito di fax ma anche dell’indirizzo di posta elettronica certificata. È stato poi previsto che ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

(2) L’originario comma 2 è stato così sostituito dapprima dall’articolo 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (in Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. La modifica decorre dalla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, individuata nell’1 gennaio 2017 dal comma 1 bis dell’articolo 38, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nel testo modificato dapprima dall’articolo 2, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (in Gazz.Uff. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, che aveva individuato nell’1° luglio 2016 la data di entrata in vigore del Pat, e poi dall’articolo 1, d.l.  30 giugno 2016, n. 117, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (in Gazz. Uff.  30 giugno 2016, n. 156), convertito in l. 12 agosto 2016, n. 161, che ha rinviato all’1 gennaio 2017 detta entrata in vigore.

Il comma 2 è stato successivamente sostituito dall’articolo 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 1, che precede.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Lo stesso comma 2 è stato ancora modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016, nel senso di prevedere che la dispensa dall’obbligo di deposito con le modalità proprie del processo amministrativo telematico deve essere data, dal presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, dal presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o dal collegio, con provvedimento motivato.

Il comma 1-bis dell’articolo 2, d.l.  30 giugno 2016, n. 117, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (in Gazz. Uff.  30 giugno 2016, n. 156), convertito in l. 12 agosto 2016, n. 161, ha previsto che “1-bis. Al fine di consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il comma 1 bis è stato abrogato dall’articolo 7, comma 8, d.l. 31 agosto 2016, n. 168.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. v, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il comma 2 bis è stato poi sostituito dall’articolo 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, cit. a nota 2, che precede, e poi dall’articolo 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 1, che precede, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197.

L’articolo 7, comma 8 bis, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 1, che precede, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la sottoscrizione con firma digitale ai pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e agli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva.

L’originario comma 2 bis è stato così sostituito dall’articolo 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, cit. a nota 2, che precede. La modifica decorre dalla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, individuata nell’1 gennaio 2017 dal comma 1 bis dell’articolo 38, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nel testo modificato dall’articolo 1, d.l. 30 giugno 2016, n. 117, cit. a nota 2, che precede, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016.

(4 ) Comma aggiunto dall’articolo 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 1, che precede. Per l’efficacia e l’ambito di estensione delle disposizioni del comma 2 ter v. nota 2, che precede.

Il comma è stato successivamente modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), del d.l. n. 168 del 2016, entrata in vigore il 30 ottobre 2016, che ha esteso il potere di attestazione di conformità dei difensori agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 c.p.c., che resta di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 1, che precede, successivamente modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016, che ha operato modifiche di mero drafting.

Per l’efficacia e l’ambito di estensione delle disposizioni del comma 2 ter v. nota 2, che precede.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 7, al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

Il comma 7 dell’articolo 7 prevede inoltre che “Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonchè di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonchè da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull’andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all’adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.”

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Art. 137

Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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