x

x

Art. 137

Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Bibliografia. Caringella F., Protto M., Codice del nuovo processo amministrativo, Milano, 2010; Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1999.

 

Sommario. 1. Codificazione a finanza invariata

 

1.Codificazione a finanza invariata

Come di sovente accade, anche il codice del processo amministrativo è stato adottato senza oneri a carico della finanza pubblica, a dimostrazione ulteriore che il compendio delle norme processuali è stato voluto dal legislatore come mezzo di semplificazione e riordino della normativa processuale, senza incidere sull’organizzazione e sulla “macchina” amministrativa del sistema giustizia.

 

Il punto di vista dell’Autore

La codificazione, quella amministrativa come pure le altre, costituisce “operazione” con cui il legislatore mira a semplificare le norme processuali il più delle volte senza considerare che tale attività ha sovente ripercussioni anche sugli apparati amministrativi anche in termini di costi. 

Non avere una previsione chiara anche dal punto di vista finanziario delle “ricadute” che l’operazione comporta può determinare – o quanto meno incidere – sulla stessa riuscita dell’operazione e della semplificazione nel suo complesso.