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Art. 155

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1.  Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2.  La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3.  La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.

4.  La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.

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