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Art. 156

Domanda di registrazione di marchio

1.  La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a)  l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b)  la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c)  la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b);

d)  l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

2.  Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

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