x

x

Art. 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3–bis e comma 3–quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. (1)

2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

(1) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 3, lett. a), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.

 

Linee guida, circolari e prassi

CSM, “Risoluzione in materia di applicazioni ai sensi degli artt. 110 ordinamento giudiziario artt. 105 e 106 Codice Antimafia”, aggiornata al 2016, reperibile al seguente link: https://www.csm.it/documents/21768/131364/05+–+Risoluz+applicazioni+105+e+106+Codice+Antimafia+19.3.2014+_aggiornata+al+19.10.2016_.pdf/2dd52e5d–d215–4820–a1e2–83a46639d01c