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Art. 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall’articolo 104–bis disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione. (1)

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. (2)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Occorre esaminare le disposizioni normative con cui il legislatore del 2011 – tende a regolamentare i rapporti tra beni sottoposti a contestuale sequestro nel procedimento penale e di prevenzione.

Un primo aspetto, di carattere generale, riguarda la possibile (nonchè frequente) coesistenza dei vincoli di sequestro (penale e di prevenzione) sul medesimo bene. In tal caso, anche nell’ipotesi di sequestro penale antecedente a quello di prevenzione, l’art. 30 prevede che «la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudiziario» intendendosi per tale quello nominato dal tribunale della prevenzione.

Si tratta di un vero e proprio ribaltamento della precedente disposizione (art. 2–ter, comma 9, L. 575/1965) che risultava tesa a stabilire la sospensione degli effetti del sequestro di prevenzione in presenza della coesistenza del vincolo penale. La scelta innovativa appare espressione della volontà legislativa di assicurare l’applicazione, pur in presenza di un sequestro penale che potrebbe essere stato disposto in via ordinaria, delle nuove regole contenute – come si vedrà anche in tema di tutela dei terzi – nel decreto legislativo 159/2011 (Sez. 1, 26527/2014).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/