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Art. 29 - Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

 

Rassegna di giurisprudenza

Nel giudizio di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cui all’art. 1, comma 1, lett. a – b richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata – quest’ultima – in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari eventualmente introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29); d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28) con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata) (Sez. 5, 57488/2018).

Il sistema delle misure di prevenzione si fonda sull’indipendenza dell’azione di prevenzione rispetto all’esercizio dell’azione penale (art. 29). Conseguentemente l’accertamento dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione deve essere specificamente compiuto nella sua sede propria, fermo restando che l’accertamento in sede penale assume necessariamente un rilievo primario e addirittura privilegiato (Sez. 6, 40913/2018).

Il principio della “autonomia valutativa” del giudice della misura di prevenzione rispetto al giudice penale «è ricollegabile alla diversa tipologia del giudizio espresso in sede di prevenzione (attualità della pericolosità soggettiva derivante dall’ inquadramento del proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge) rispetto al giudizio penale classico (accertamento della colpevolezza su una specifica contestazione di fatto costituente reato) per cui, in assenza di pregiudizialità (art. 29), è consentito al giudice della prevenzione utilizzare gli elementi di fatto accertati nell’ambito di un giudizio penale o anche discostarsi dall’esito di tale giudizio, lì dove i fatti emersi (e sottoposti ad autonoma valutazione) consentano in ogni caso l’inquadramento della persona in una delle “categorie” normative di riferimento. Ma il postulato di tale principio è che una “valutazione effettiva” dei fatti emersi nell’ambito del procedimento penale, sia pure presi in considerazione a fine parzialmente diverso, vi sia. Ciò perché nessun provvedimento giudiziario che sia soggetto ad obbligo di motivazione può essere validamente emesso attraverso la mera “indicazione” di una decisione emessa in altra sede non assistita da una – sia pur sintetica – considerazione autonoma della rilevanza dimostrativa dei dati in tale diversa sede emersi, considerazione tale da far comprendere al destinatario della decisione l’iter logico seguito (Sez. 5, 24010/2015).

 

Linee guida, circolari e prassi

G. Muntoni (presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma), “Giurisprudenza e prassi operative del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione”, relazione tenuta per il corso su “Misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del contrasto ai patrimoni illeciti” organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, 6 giugno 2019, reperibile al seguente link: https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2019/2019_06%20–%20Giugno/13%20–%20Misure%20di%20prevenzione/Relazione%20–%20Dott_%20Guglielmo%20Muntoni.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario”, nota n. 5810 dell’8 novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_21020.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/