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Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Su domanda [Codice di procedura civile 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [Codice di procedura civile 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [Codice di procedura civile 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [Codice di procedura civile 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [Codice civile 2699; Codice di procedura civile 635];

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [Codice di procedura civile 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione [Codice civile 1359].

[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione [Codice di procedura civile 142] all’intimato di cui all’articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana.]

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