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Capo I – Del procedimento d’ingiunzione

Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Su domanda [Codice di procedura civile 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [Codice di procedura civile 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [Codice di procedura civile 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [Codice di procedura civile 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [Codice civile 2699; Codice di procedura civile 635];

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [Codice di procedura civile 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione [Codice civile 1359].

[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione [Codice di procedura civile 142] all’intimato di cui all’articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana.]

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Art. 634

Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [Codice civile 1988, 2702] e i telegrammi [Codice civile 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi[Codice civile 2195] anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [Codice civile 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture [Codice civile 2709, 2710].

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Art. 635

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.

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Art. 636

Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda [Codice di procedura civile 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

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Art. 637

Giudice competente

Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

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Art. 638

Forma della domanda e deposito

La domanda d’ingiunzione [Codice di procedura civile 614, 636] si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono [Codice di procedura civile 633]. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [Codice di procedura civile 82, 86, 413, 436, 462], la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [Codice di procedura civile 637].

Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641.

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Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [Codice di procedura civile 633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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Art. 640

Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.

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Art. 641

Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni [Codice di procedura civile 642], con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione [Codice di procedura civile 647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [Codice di procedura civile 483].

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento [Codice di procedura civile 666].

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Art. 642

Esecuzione provvisoria

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [Codice civile 2699], il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione [Codice di procedura civile 645, 646, 651].

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [Codice di procedura civile 119, 478, 646].

In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

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Art. 643

Notificazione del decreto

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati [Codice di procedura civile 644] per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

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Art. 644

Mancata notificazione del decreto

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione [Codice di procedura civile 643] non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

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Art. 645

Opposizione

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [Codice di procedura civile 641] con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

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Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [Codice di procedura civile 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’Art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [Codice di procedura civile 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto [Codice di procedura civile 642]. Il giudice provvede con decreto [Codice di procedura civile 135] che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

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Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata [Codice di procedura civile 642] è liberata.

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Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione [Codice di procedura civile 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione [Codice di procedura civile 119] per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

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Art. 649

Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642.

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Art. 650

Opposizione tardiva

L’intimato può fare opposizione [Codice di procedura civile 645] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [Codice di procedura civile 641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [Codice di procedura civile 491].

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Art. 651

Deposito per il caso di soccombenza

[L’opposizione di cui all’articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell’articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d’appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 364, 369, 381].]

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Art. 652

Conciliazione

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto [Codice di procedura civile 642, 647, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [Codice di procedura civile 653] e dell’ipoteca iscritta [Codice di procedura civile 655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [Codice civile 2872, 2874].

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Art. 653

Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o provvisoriamente esecutiva [Codice di procedura civile 272], oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo [Codice di procedura civile 306-310], il decreto, che non ne sia già munito [Codice di procedura civile 642, 647, 648], acquista efficacia esecutiva [Codice di procedura civile 474, 655].

Se l’opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [Codice di procedura civile 652].

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

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Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione [Codice di procedura civile 643].

Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [Codice di procedura civile 479]; ma nel precetto [Codice di procedura civile 480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula [Codice di procedura civile 474, 475].

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Art. 655

Iscrizione d’ipoteca

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione [Codice di procedura civile 653] costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [Codice civile 2818, 2836].

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Art. 656

Impugnazioni

Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’Art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’Art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’Art. 404 secondo comma.

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