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Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione [Codice di procedura civile 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione [Codice di procedura civile 119] per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

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