Art. 653
Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione
Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o provvisoriamente esecutiva [Codice di procedura civile 272], oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo [Codice di procedura civile 306-310], il decreto, che non ne sia già munito [Codice di procedura civile 642, 647, 648], acquista efficacia esecutiva [Codice di procedura civile 474, 655].
Se l’opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [Codice di procedura civile 652].
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.