Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione [Codice di procedura civile 643].
Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [Codice di procedura civile 479]; ma nel precetto [Codice di procedura civile 480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula [Codice di procedura civile 474, 475].
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