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Art. 652

Conciliazione

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto [Codice di procedura civile 642, 647, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [Codice di procedura civile 653] e dell’ipoteca iscritta [Codice di procedura civile 655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [Codice civile 2872, 2874].

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