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Art. 638

Forma della domanda e deposito

La domanda d’ingiunzione [Codice di procedura civile 614, 636] si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono [Codice di procedura civile 633]. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [Codice di procedura civile 82, 86, 413, 436, 462], la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [Codice di procedura civile 637].

Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641.

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