x

x

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [Codice di procedura civile 633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.