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Art. 641

Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni [Codice di procedura civile 642], con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione [Codice di procedura civile 647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [Codice di procedura civile 483].

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento [Codice di procedura civile 666].

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