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Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [Codice di procedura civile 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’Art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [Codice di procedura civile 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto [Codice di procedura civile 642]. Il giudice provvede con decreto [Codice di procedura civile 135] che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

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