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Art. 409

Controversie individuali di lavoro

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro [Codice di procedura civile 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria [Codice civile 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [Codice civile 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici [Codice civile 2093] [Codice della navigazione 603-609] che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

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