Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

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