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Art. 487

Forma dei provvedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 485, 533, 545, 574, 575, 585, 587, 611, 613, 614, 615, 618, 619, 625], i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili [Codice di procedura civile 593] e quella dell’articolo 186.

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