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Art. 493

Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo [Codice di procedura civile 498, 523, 524, 550, 561].

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