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Art. 506

Valore minimo per l’assegnazione

L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione [Codice civile 2741] anteriore a quello dell’offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza [Codice di procedura civile 498; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 162] concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

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