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Art. 508

Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno [Codice civile 2784] o da ipoteca [Codice civile 2808], l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [Codice di procedura civile 502, 585, 602].

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

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