Art. 516

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo [Codice civile 820] non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono [Codice di procedura civile 518], se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [Codice di procedura civile 531].

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