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Art. 534-ter

Ricorso al giudice dell’esecuzione

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

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