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Art. 535

Prezzo base dell’incanto

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita [Codice civile 1474].

In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo [Codice di procedura civile 532, 538, 539].

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