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Art. 536

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode [Codice di procedura civile 520, 521], la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [Codice di procedura civile 518].

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