x

x

Art. 537

Modo dell’incanto

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione [Codice di procedura civile 540] al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 169].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.