Art. 362
Altri casi di ricorso
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [Codice di procedura civile 37, 41, 368].
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
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