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Art. 371

Ricorso incidentale

La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [Codice di procedura civile 333, 375, 390].

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale [Codice di procedura civile 330].

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

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